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Pratiche di prevenzione incendi
Salvaguardia della vita umana, delle cose e dell'ambiente

La prevenzione incendi è un aspetto cruciale per garantire la sicurezza delle persone e delle proprietà.
Il Regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011) stabilisce quali attività sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, quali debbano essere i procedimenti di prevenzione incendi e le norme relative alle specifiche attività.
Le più recenti tra tali norme sono raccolte nel Codice di prevenzione incendi, che rappresenta unna rivoluzione nella normazione statale. Infatti esso prevede un approccio non più prescrittivo, bensì prestazionale: esistono più soluzioni valide per il raggiungimento della sicurezza antincendio che possono garantire il medesimo livello di prestazione o livelli di prestazione differenti con attuazione di misure che più si adattano alle differenti tipologie che si possono incontrare all'interno dell'insieme di stesseattività.

L'esperienza pluridecennale nella gestione delle pratiche di prevenzione in ambito edilizio, consente ai nostri Professionisti antincendio (iscritti negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n.139) di affrontare le problematiche con competenza e rapidità.
Tra le pratiche che vengono svolte, possiamo citare:

  • Richiesta di parere di conformità antincendio di progetti edilizi
  • Voltura di fascicoli di prevenzione incendi
  • Rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi
  • Segnalazioni certificate di inizio attività
  • Certificazioni di resistenza al fuoco di compartimenti e/o elementi strutturali
  • Calcolo e aggiornamento del carico di incendio

RICHIESTA DI PARERE DI CONFORMITA' SUI PROGETTI
L'esercizio delle attività individuate nel D.P.R. n.151/2011 nelle categorie B) e C) è soggetta a parere di prevenzione incendi. Il progetto per il parere dei VVF contiene tutte le indicazioni circa le misure adottate nello stesso inserite in una relazione illustrativa e nelle tavole, il calcolo del carico di incendio ed eventuaòi certificati.
Non ha validità ai fini dell'esercizio di un'attività soggetta, per il quale invece occorre una Segnalazione Certificata.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)
Una volta ottenuto il parere di conformità del progetto, se necessario, ed effettuate tutte le lavorazioni previste, prima dell'avvio dell'attività occorre presentare una SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) che risulta essere un'autorizzazione permanente all'esercizio salvo eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche dei locali soggetti.
I Vigili del Fuoco effettuano la verifica della regolarità della SCIA e successivamente alla visita tecnica (sopralluogo) rilasciano un verbale di sopralluogo. La SCIA sostituisce integralmente il vecchio certificato di prevenzione incendi.

RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
Il certificato di prevenzione incendi ha una durata temporanea e richiede il rinnovo periodico: questo viene effettuato prima della scadenza naturale del certificato per evitare di dover ripresentare l'intera pratica ed eventualmente una nuova richiesta di parere di conformità e maggiori spese rispetto al semplice rinnovo.
Capita spesso che alcuni condomìni non abbiano rinnovato il certificato, riversando sull'Amministratore e sui proprietari la responsabilità in caso di incendio. Il rinnovo è generalmente una pratica semplice che prevede un sopralluogo e il controllo dei dispositivi di prevenzione e delle condizioni di esercizio.

CERTIFICATI DI RESISTENZA AL FUOCO DI STRUTTURE
I certificati di resistenza al fuoco per le strutture vengono redatti da un tecnico abilitato a seguito di una relazione di valutazione redatta da tecnico abilitato che tramite il metodo tabellare, il metodo analitico o in seguito a prove sperimentali stabilisce la resistenza al fuoco dell'elemento.
Il metodo tabellare stabilisce, grazie ad apposite tabelle di normative riconosciute, la resistenza al fuoco delle strutture ed è espressa in minuti.
Il metodo analitico, più complicato, richiede l'utilizzo di mappature termiche con l'utilizzo di software dedicati.

CALCOLO DEL CARICO DI INCENDIO
E' definito come potenziale termico di tutti i materiali combustibili contenuti in uno spazio, compresi i rivestimenti dei muri, delle pareti provvisorie, dei pavimenti e dei soffitti. Convenzionalmente è espresso in chilogrammi di legno equivalente (P.C.I. 4.400 Kcal/kg). Esso è il punto centrale della verifica della resistenza al fuoco delle strutture.
L'utilizzo di software specifici consente di definire la classe del compartimento in applicazione del D.M.09/03/2007 ed in conformità al D.M.16/02/2007 e al D.M.09/03/2007.


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